Ai sensi dell’art. 64 della Costituzione della RS (GU-RS n.33/91), della Legge sulle Comunità nazionali autogestite (ZSNS, GU-RS n.65/94), della Legge sulle autonomie locali (ZLS, GU-RS n.72/93 e successive modifiche), della Legge sull’evidenza del diritto elettorale (ZEVP, GU-RS, n.52/2002), della Legge sulle elezioni locali (ZLV, GU-RS, n.72/93 e successive modifiche), della Legge sull’amministrazione statale (ZDU-1, GU-RS, n.52/2002 e successive modifiche),e della Legge sui dipendenti del settore pubblico (ZJU, GU-RS, n.56/2002 e successive modifiche), della Legge sulla procedura amministrativa generale (ZUP, GU-RS, n. 80/99 e successive modifiche) il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana del Comune di Isola, durante la sua XXXII seduta ordinaria del 24 maggio 2006, ha approvato lo
STATUTO
della
COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA
- DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1
La COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA (in seguito Comunità) è l’organizzazione rappresentativa della Comunità nazionale italiana del Comune di Isola.
- Art. 2
La Comunità opera per realizzare i diritti specifici della Comunità nazionale italiana garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi dell’autonomia locale, per l’attuazione delle proprie esigenze ed interessi e per la partecipazione organizzata degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana del comune di Isola agli affari pubblici.
- Art. 3
La Comunità è persona di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.
- Art. 4
Il nome della Comunità è:
” COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST – IZOLA “.
- Art. 5
La Comunità ha sede ad Isola in Piazza Manzioli, 5.
- Art. 6
La Comunità ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta:
” COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA”
“ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST – IZOLA “.
- ORGANIZZAZIONE ED ORGANISMI DELLA COMUNITÀ
- Art. 7
Gli organi della Comunità sono:
- il Consiglio,
- il presidente del Consiglio,
- il Comitato dei garanti,
- la commissione per gli elenchi elettorali particolari della Comunità.
- Art. 8
Gli organi della Comunità hanno un mandato di quattro (4) anni.
Il presidente del Consiglio e il Comitato dei garanti rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
- Art. 9
Tutti i procedimenti amministrativi o di carattere pubblico degli organismi della Comunità e dei servizi professionali devono eseguirsi per analogia in conformità della Legge sul procedimento amministrativo generale (art. 4, ZUP – GU RS n. 80/99 e successive modifiche), quando non previsti da regolamenti specifici.
- 1) Il Consiglio della Comunità
- Art. 10
Il Consiglio è il massimo organo decisionale della Comunità.
- Art. 11
Il Consiglio è composto da nove (9) consiglieri che svolgono il proprio ruolo non professionalmente.
- Art. 12
I consiglieri della Comunità vengono eletti dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana di Isola alle elezioni libere, dirette e a scrutinio segreto.
Hanno diritto attivo e passivo di voto gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana che hanno diritto generale di voto e che risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini di nazionalità italiana del comune di Isola.
- Art. 13
I consiglieri non possono fare parte del Comitato dei garanti o del servizio professionale della Comunità.
Nei rapporti d’affari con la Comunità, i consiglieri sono chiamati a rispettare le normative di Legge in caso di conflittualità d’interessi.
- Art. 14
Le elezioni del Consiglio della Comunità si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni degli organi dell’autonomia locale. A tal fine si applicano per analogia le disposizioni della Legge sulle elezioni locali.
- Art. 15
Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
- approva lo Statuto della Comunità e le modifiche allo stesso,
- emana il Regolamento di procedura,
- verifica il mandato e la revoca del mandato dei consiglieri,
- elegge il presidente e il vicepresidente del Consiglio e delibera in merito alla revoca del loro mandato,
- nomina tra i propri membri i consiglieri nel Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana, rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Isola e delibera sulla revoca del loro mandato,
- nomina e revoca il mandato di altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro della Comunità,
- approva i programmi di lavoro,
- approva il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo della Comunità,
- designa i firmatari delle disposizioni sull’utilizzo dei mezzi finanziari e dei documenti finanziari della Comunità,
- nomina i membri e il presidente del Comitato dei garanti e delibera sulla revoca del loro mandato,
- nomina il presidente ed i membri della commissione per gli elenchi elettorali particolari della Comunità,
- delibera sulla costituzione e cofondazione di organizzazioni, enti ed enti pubblici da parte della Comunità,
- dà il consenso all’approvazione dello Statuto ed alla nomina del direttore degli enti ed enti pubblici di propria costituzione e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione degli stessi,
- dà il proprio consenso all’approvazione degli statuti delle scuole elementari e degli asili con lingua d’insegnamento italiana,
- dà il proprio consenso alla nomina dei presidi delle scuole elementari e dei direttori degli asili con lingua d’insegnamento italiana,
- nomina i rappresentanti della Comunità nazionale italiana nei Consigli delle scuole elementari e degli asili con lingua d’insegnamento italiana, delibera sulla costituzione di imprese economiche e società da parte della Comunità e nomina i propri rappresentanti negli organi di gestione delle stesse,
- decide in merito alla gestione economica degli ambienti della sede,
- decide in merito all’acquisizione, vendita o alienazione di beni mobili, arredi e attrezzature della Comunità,
- collabora con i rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Isola eletti negli organismi della comunità dell’autonomia locale e con i rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Isola nel Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana,
- nomina o propone la nomina dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Isola negli organismi di enti, enti pubblici, organizzazioni, imprese ed altre istituzioni in base a formale richiesta inoltrata alla Comunità,
- avanza all’autonomia locale proposte, iniziative e pareri su questioni relative alla situazione della Comunità nazionale italiana di Isola, ai suoi diritti specifici ed alla conservazione delle caratteristiche del territorio di insediamento storico della Comunità nazionale italiana,
- dà il consenso sulle questioni relative alla situazione della Comunità nazionale italiana di Isola, ai suoi diritti specifici ed alla conservazione delle caratteristiche del territorio di insediamento storico della Comunità nazionale italiana,
- approva proposte, iniziative, atteggiamenti e pareri su questioni inerenti alla tutela dei diritti particolari ed alla realizzazione degli interessi e delle necessità della Comunità nazionale, da inviare agli organi competenti comunali e statali della Repubblica di Slovenia,
- stabilisce indirizzi e contenuti in merito ai programmi di collaborazione con l’Unione Italiana,
- stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto, collaborazione e associazione con organizzazioni della Comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni nazionali, internazionali ed estere,
- emana comunicati, tratta, discute e fornisce risposte scritte in merito a richieste, mozioni e interpellanze degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana, delle sue organizzazioni e istituzioni, nonché dei consiglieri della Comunità,
- delibera, assieme alle Comunità di Capodistria, Pirano e costiera, sui simboli della Comunità nazionale italiana di Slovenia,
- approva l’assetto organizzativo ed i compiti previsti dai posti di lavoro in seno al servizio professionale,
- esamina e approva l’operato degli organi, organismi statutari e direttivi da esso eletti o nominati, nonché del servizio professionale della Comunità,
- svolge il ruolo di organo di seconda istanza nei casi di questioni da trattare in conformità della Legge sulla procedura amministrativa generale,
- delibera su altre questioni di sua pertinenza e assolve altri compiti in conformità dello Statuto.
- Art. 16
Il Consiglio disciplina il proprio lavoro con il Regolamento di procedura che deve essere approvato entro 90 giorni dall’approvazione di questo Statuto.
- Art. 17
Il Consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno cinque (5) consiglieri.
Le delibere del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le delibere riguardanti lo Statuto, il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo, le questioni economiche e l’elezione e la revoca del mandato del presidente e del vice presidente sono valide se approvate da due terzi (2/3) dei membri del Consiglio.
- Art. 18
I consiglieri ai seggi specifici della Comunità nazionale italiana eletti al Consiglio comunale, il comitato dei garanti e, quando necessario i consiglieri eletti nei Consigli delle Comunità locali, vengono invitati alle riunioni del Consiglio della Comunità. Altre persone possono venire invitate alle riunioni qualora il presidente o i consiglieri lo ritengano opportuno in riferimento a problematiche di interesse specifico.
- 2) Il presidente e il vicepresidente del consiglio
- Art. 19
Il Consiglio elegge tra i suoi membri con voto segreto, il presidente e il vicepresidente del Consiglio.
Il presidente ed il vicepresidente del Consiglio non possono ricoprire incarichi dirigenziali presso istituzioni, enti, associazioni o altre organizzazioni finanziate anche con i mezzi della Comunità, o che hanno rapporti contrattuali, come definito nell’articolo 13 di questo statuto, con la Comunità, o di cui la Comunità è fondatrice o cofondatrice.
- Art. 20
Il mandato del presidente e del vicepresidente del Consiglio cessa:
- allo scadere del mandato del Consiglio,
- alla perdita del diritto di voto,
- in seguito a dimissioni presentate al Consiglio e da questo accolte,
- in seguito a delibera del Consiglio sulla revoca del mandato,
- se entro tre mesi dalla verifica del mandato non cessano di svolgere le attività che sono in contrasto con lo svolgimento della loro funzione, di cui al II capoverso dell’art. 19.
- in base ad altre limitazioni che vengono applicate per analogia ai sensi della Legge sulle elezioni locali (GU-RS n.72/93 e successive modifiche ed integrazioni) e della Legge sulle autonomie locali (GU-RS, n.73/93 e successive modifiche ed integrazioni).
- Art. 21
Il presidente del Consiglio:
- rappresenta la Comunità in giudizio e verso terzi,
- indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità,
- è responsabile dell’attuazione del Bilancio della Comunità,
- emana il regolamento sulla sicurezza sul lavoro per la Comunità ed è responsabile della sua realizzazione,
- è responsabile della legalità del lavoro della Comunità,
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio,
- firma le decisioni e delibere approvate dal Consiglio,
- segue e controlla la realizzazione delle decisioni e delle delibere del Consiglio,
- provvede affinché il lavoro del Consiglio sia pubblico,
- è responsabile dei rapporti con organismi, associazioni, organizzazioni ed enti della Comunità nazionale italiana in Slovenia,
- è responsabile dei rapporti con gli organismi statali e comunali nella Repubblica di Slovenia e con le altre associazioni ed organizzazioni locali e statali,
- è responsabile dei contatti con la Nazione madre e con l’Unione Italiana, con associazioni ed organizzazioni degli Italiani in altri Stati e con organizzazioni internazionali,
- è responsabile dell’organizzazione della Comunità,
- è responsabile del servizio professionale,
- prepara e sottopone all’approvazione del Consiglio il Piano dei quadri della Comunità,
- emana il Regolamento sull’organizzazione del servizio professionale, l’organigramma dei posti di lavoro e stipula i contratti di assunzione con i lavoratori,
- svolge il ruolo di organo di prima istanza nei casi di questioni da trattare in conformità della Legge sulla procedura amministrativa generale,
- svolge altri compiti, che gli vengono affidati dal Consiglio.
Il presidente del Consiglio può trattenere la realizzazione delle delibere del Consiglio quando ritiene che queste siano illegali o non siano in conformità con l’ordinamento legislativo nazionale, lo Statuto o altro atto generale della Comunità.
Il presidente propone quindi al Consiglio di ridiscutere l’argomento alla seduta successiva informando i consiglieri sui motivi del proprio operato e sulle azioni che intende intraprendere per risolvere il problema.
Se il Consiglio riconferma la propria decisione con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio, il presidente deve attenersi al volere del Consiglio, può però avviare l’iter di verifica della decisione presso il Foro competente.
- Art. 22
Il presidente del Consiglio convoca le riunioni del Consiglio:
- di propria iniziativa,
- su richiesta formale sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri,
- su proposta del Consiglio della Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana,
- su proposta dei consiglieri ai seggi specifici della Comunità nazionale italiana nel Consiglio comunale,
- su proposta del Comitato dei garanti.
- Art. 23
Il vicepresidente del Consiglio:
- collabora con il presidente e lo aiuta nell’adempimento dei propri compiti,
- sostituisce il presidente quando questo è impossibilitato a svolgere la sua funzione,
- svolge altri compiti, che gli vengono affidati dal presidente o dal Consiglio.
- 3) Il comitato dei garanti
- Art. 24
Il comitato dei garanti è composto dal presidente e da altri due ( 2 ) membri nominati a scrutinio segreto dal Consiglio, con la maggioranza assoluta dei voti ( 5 ).
Non possono essere nominati membri del comitato dei garanti:
- i membri del Consiglio,
- i lavoratori impiegati presso la Comunità,
- i dirigenti di organizzazioni, enti, enti pubblici ed imprese, che usufruiscono di finanziamenti stanziati dalla Comunità.
I membri del Comitato dei garanti non possono stipulare alcun tipo di contratti d’affari con la Comunità o con le organizzazioni di cui all’art. 19.
- Art. 25
Il comitato dei garanti:
- svolge il controllo della gestione del patrimonio della Comunità,
- controlla la finalità e la razionalità d’impiego dei mezzi previsti dal bilancio,
- controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi di bilancio della Comunità,
- accoglie le istanze nei casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all’approvazione del Consiglio della Comunità.
- Art. 26
Il comitato dei garanti relaziona al Consiglio della Comunità sulle proprie constatazioni almeno una volta all’anno.
- 4) La commissione per gli elenchi elettorali particolari
- Art. 27
La commissione per gli elenchi elettorali particolari della Comunità è composta dal presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti (5).
La commissione viene nominata non più tardi di cinque giorni dopo l’indizione delle elezioni locali e per il rinnovo del Consiglio della Comunità. La commissione ha il mandato di quattro anni.
Le competenze della commissione sono regolate con la Legge sull’evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.52/2002, artt. da 34 a 39)
- RELAZIONE TRA LA COMUNITÀ DI ISOLA E LA COMUNITÀ AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA
- Art. 28
La Comunità di Isola, insieme alle Comunità di Capodistria e Pirano, costituiscono la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana nella Repubblica dei Slovenia, in base alle disposizioni della Costituzione, della Legge sulle comunità nazionali autogestite e di questo Statuto.
- Art. 29
Il Consiglio della Comunità di Isola nomina tra i propri membri tre (3) consiglieri nel Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana con mandato di quattro (4) anni.
- Art. 30
Il Consiglio della Comunità di Isola delibera sulla nomina e sulla revoca del mandato dei consiglieri della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana rappresentanti della Comunità nazionale italiana di Isola con la maggioranza dei due terzi ( 2/3 ) dei voti dei membri del Consiglio.
- Art. 31
Il Consiglio della Comunità di Isola dà il consenso allo Statuto della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei propri membri.
- IL SERVIZIO PROFESSIONALE
- Art. 32
I compiti professionali, amministrativi e finanziari per la Comunità vengono svolti dal servizio professionale della Comunità. Diritti, doveri e responsabilità reciproche tra la Comunità e i lavoratori del servizio professionale vengono stabiliti tramite Regolamento sull’organizzazione del servizio professionale che determina l’organigramma con i ruoli e l’istruzione richiesta, le responsabilità, i compiti e le mansioni dei dipendenti della Comunità.
I lavoratori della Comunità rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici e sono quindi soggetti alla normativa prevista dalla Legge quadro sui dipendenti pubblici (ZJU, GU-RS n.56/2002 e successive modifiche) e alle altre normative correlate.
I dipendenti della Comunità sottostanno alla clausola sulla concorrenza in merito allo svolgimento di attività a scopo di lucro al di fuori del contratto di lavoro.
- PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA COMUNITÀ
- Art. 33
Il patrimonio della Comunità è costituito dai beni immobili e mobili di sua proprietà, dai mezzi finanziari nonché dai diritti derivanti dalla gestione economica.
I beni immobili della Comunità sono inalienabili.
La Comunità deve gestire il proprio patrimonio con l’accortezza del buon padre di famiglia.
- Art. 34
I mezzi finanziari per le attività della Comunità, delle organizzazioni e degli enti fondati dalla stessa per soddisfare gli interessi e le necessità della comunità nazionale italiana ad Isola, nonché per il finanziamento delle attività inerenti la collaborazione della Comunità con la Nazione madre, con gli appartenenti alla comunità nazionale italiana negli altri stati e con le organizzazioni internazionali vengono assicurati dal bilancio del Comune di Isola e della Repubblica di Slovenia.
La Comunità può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, da accordi internazionali, da accordi di collaborazione con la Nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.
- Art. 35
Le entrate e le uscite per le singole finalità di finanziamento sono contemplate dal Bilancio di previsione della Comunità.
I mezzi di Bilancio possono venire destinati solo per le finalità definite nel Bilancio. Eventuali modifiche alle voci di Bilancio possono venire apportate con Delibera del Consiglio sull’approvazione della Revisione di Bilancio solo in accordo con i finanziatori delle voci di Bilancio.
- MODIFICHE DELLO STATUTO
- Art. 36
La modifica dello Statuto della Comunità può venire proposta:
- dal Consiglio della Comunità,
- dal presidente del Consiglio,
- da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri,
- Art. 37
La proposta di cui all’art. 36 va inoltrata formalmente al Consiglio della Comunità, che delibera in merito all’approvazione con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei consiglieri.
- Art. 38
Qualora il Consiglio abbia deliberato in favore alla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 39
Con l’entrata in vigore del presente Statuto vengono a cessare le disposizioni dello Statuto della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola accolto in data 27 giugno 1995, della Delibera statutaria sull’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola approvata in data 17 settembre 1998 e della Delibera statutaria sulla modifica dell’indirizzo in cui ha sede la Comunità, approvata in data 22 giugno 2005.
- Art. 40
Il presente Statuto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore dopo otto (8) giorni dalla sua pubblicazione.
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LILIA PETERZOL
Ad Isola, il 24 maggio 2006